Rinegoziazione mutuo

Si chiedono chiarimenti in ordine alle condizioni necessarie affinchè, in presenza di atto di rinegoziazione di mutuo ipotecario per acquisto della prima casa, sia possibile continuare a beneficiare della detrazione dimposta, prevista dalla legge, relativa agli interessi passivi.
Risposta:
In caso di rinegoziazione di contratti di mutuo stipulati per lacquisto della propria abitazione, si ha diritto alla detrazione, nel rispetto della normativa vigente al momento della stipula delloriginario contratto di mutuo, solo se risultano verificate le seguenti condizioni:

  • Sono rimaste invariate le parti contraenti e il cespite immobiliare oggetto della garanzia;
  • L'importo del mutuo non superiore alla residua quota di capitale (comprensivo delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso, rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione, nonch degli oneri susseguenti allestinzione anticipata della provvista in valuta estera) da rimborsare alla data di rinegoziazione del predetto contratto.

Relativamente alle parti contraenti, si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avvenga, anzich con il contraente originario, tra la banca e colui che, nel frattempo, subentrato nel rapporto di mutuo in conseguenza di accollo.