Agevolazioni prima casa

Agevolazioni prima casa: chiarimenti ministeriali anche la cessione di una sola quota dell'abitazione acquistata fruendo dei benefici prima casa (imposta di registro al 3%, o IVA al 4%, pi imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, pari a 168 euro ciascuna), se effettuata entro i cinque anni successivi all'acquisto, determina la decadenza dalle agevolazioni, seppur limitatamente alla quota-parte dell'immobile venduto. Inoltre, lacquisto di unarea scoperta pertinenziale alla prima casa pu fruire dei benefici solo se la stessa risulti graffata allabitazione, ossia censita al catasto urbano unitamente a questultima.

Cosa precisa l'Agenzia delle Entrate con due diverse e successive Risoluzioni, la n.31/E e la n.32/E entrambe del 16 febbraio 2006. In particolare, in tema di decadenza dai benefici prima casa, con la Risoluzione n.31/E del 16 febbraio 2006, viene affrontato il caso specifico di una contribuente che, avendo acquistato un appartamento ed un box fruendo del regime fiscale agevolato, voleva sapere se il successivo frazionamento della casa, con la creazione di due distinte unit abitative, e la cessione, entro il quinquennio dallacquisto, di una delle porzioni immobiliari e del relativo box pertinenziale, poteva comportare la revoca dai benefici precedentemente fruiti.

Al riguardo, l'Agenzia ha precisato che anche la rivendita della sola quota-parte della casa acquistata con le agevolazioni in grado di provocare la decadenza dai benefici, seppure limitatamente alla porzione dellabitazione ceduta e del relativo box pertinenziale. Infatti, a parere dell'Agenzia, cos come il regime di favore pu trovare applicazione anche con riferimento allacquisto di una quota di abitazione, allo stesso modo la vendita di una quota, o di una parte di essa, determina la decadenza per la porzione di immobile ceduta. Fonte: Ance, Associazione Nazionale Costruttori Edili